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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
24.4.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;

   c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.