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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
24.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma 2-bis, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;

   b)all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.