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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
24.17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si applica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.