Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.
2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.
4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.