Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.