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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.33. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
2.33.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli standard dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   b) comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;

   c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
  4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;
  4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;

   d) al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;

   e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;

   f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);

   g) al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.