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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
2.15.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.