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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
19.7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.