Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre del 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» sono aggiunte le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;
c) dopo le parole: «n. 296, sono sospesi.» sono aggiunte le seguenti: «Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;
d) dopo le parole: «giudiziari di natura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;
e) dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» sono aggiunte le seguenti: «negli ultimi cinque anni».