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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 182.49. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
182.49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Al fine di garantire tutti i beneficiari dei voucher emessi ai sensi del presente articolo, in caso di insolvenza, cessazione attività o fallimento dei soggetti obbligati per cause connesse all'epidemia di COVID-19, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 per l'indennizzo del valore corrispondente dei voucher emessi e non più utilizzabili. Le modalità di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.