Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: «È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa un voucher utilizzabile dall'intero nucleo familiare entro 12 mesi con rimborso alla scadenza»;
b) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I voucher scaduti, emessi ai sensi del presente articolo, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 6 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza.».