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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 182.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
182.15.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

   b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;

    2) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

    3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    4) al comma 732 lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    5) al comma 732 lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    6) al comma 732 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

    7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    8) al comma 733 dopo: «importo» la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

    9) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

    10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le seguenti: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

    11) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.»;

   c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».