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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 182.037. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
182.037.

  Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Misure per la continuità e il rilancio del settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nei settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.
  8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'intesa;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

   c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

   d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

  9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.
  10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  11. Agli oneri di cui al presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.