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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 182.031. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
182.031.

  Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore turistico determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate agli operatori del settore a cui sono stati negati i rinnovi della polizza insolvenza, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, e che non siano quindi in grado di garantire gli impegni assunti, tra cui quelli derivanti dall'emissione dei voucher.
  2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti e le modalità di accesso allo stesso.
  3. Agli oneri derivanti al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.