Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 è estesa anche all'attività di commercio ambulante su area pubblica, come definita e disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998.;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1, con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis, e le parole: 127,5 milioni con le seguenti: 157,5 milioni;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 157,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.