Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 con le seguenti: dal 10 marzo 2020 fino alla scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;
2) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eventualmente versate a titolo di imposta dalle imprese di cui al precedente periodo sono compensate con le imposte comunali dovute dai medesimi soggetti nell'anno 2020.;
3) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;
4) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni favoriscono la possibilità di occupazione di spazi da parte delle imprese individuate ai sensi del comma 1, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali.