All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».