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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
  2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.
  3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.