stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 179.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
179.08.

  Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

  1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettere d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto, su richiesta dell'appaltatore o del concessionario, che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.
  2. Quando un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti si astengono dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti possono accordare – su richiesta dell'appaltatore o del concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative, anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.