Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Una somma pari a 50 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. La quota di riparto di ciascuna regione o provincia autonoma è destinata all'acquisto di pernottamenti da offrire gratuitamente a turisti italiani e stranieri che soggiornano almeno tre notti presso strutture turistico-ricettive, come definite dall'articolo 8 del codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ubicate nella medesima regione o provincia autonoma.
1-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 750 milioni di euro per l'anno 2020.