Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva.
1-ter. L'agevolazione di cui al comma 1-bis opera nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 255,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.