Al comma 1, lettera b),dopo le parole: D/2, sono inserite le seguenti: C/1;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2020, relativi alla TARI, riferiti agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020.