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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 176.74. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
176.74.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 47 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è inserito il seguente articolo:

Art. 47-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «COVID-19»)

   1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.
   2. Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

   a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di queste ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente riprotetti;

   b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 dell'articolo 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio dei viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'articolo 47, comma 2;

   c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto articolo 4, non siano stati recuperati o restituiti;

   d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 202, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore;

   3. Il Fondo è alimentato:

   1) quanto alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle compagnie di assicurazione percipienti;

   2) quanto alla funzione di cui alla lettera d), dal versamento dello 0,5 per cento del prezzo del biglietto aereo, a carico delle compagnie aeree da corrispondere con cadenza mensile;

   4. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dlla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.