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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 176.53. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
176.53.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.
(Interventi in favore della ripresa del turismo)

  1. Alle regioni, in base alla loro capacità ricettiva, sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni, con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive, favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite voucher.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.