Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il costo dei pernottamenti prenotati nelle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 aprile, si applica il credito di cui al comma 1 con la fruibilità del 100 per cento d'intesa con il fornitore del servizio sotto forma di compensazione sui corrispettivo dovuto.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2020.