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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 176.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
176.06.

  Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Tax credit per pacchetti turistici in Italia)

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una soia persona.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo tour operator con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o presso stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

   c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
  7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.