Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Disposizioni per il sostegno all'acquisto di servizi e prodotti agroalimentari nelle strutture agrituristiche)
1. Ai nuclei familiari che utilizzino il credito di cui al precedente articolo 176 per il pagamento di servizi di ospitalità in agriturismi è concesso un buono campagna di importo pari a 100 euro da utilizzare presso la struttura agrituristica ospitante per l'acquisto di servizi di ristorazione, di attività ludico ricreative e di prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'ottenimento e l'utilizzo del beneficio di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, comunque non superiori a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.