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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 175.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
175.03.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

  1. Al comma 501-bis di cui dall'articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la suddetta società, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».
  2. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica del superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica, verificata l'assenza di dolo, nell'ambito del piano di riparto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere alle formalità previste dal comma 501.».