Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)
1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».