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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 167.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
167.07.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Mutue di autogestione)

  1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario possono erogare credito alle microimprese, come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del suo patrimonio netto complessivo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle disposizioni di cui al presente comma.