Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:
Art. 167-bis.
(Disposizioni in materia creditizia)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID- 19», l'emittente di assegni bancari o postali presentati entro il 31 agosto 2020 che non vengono pagati in tutto o in parte per difetto di provvista non è tenuto al pagamento della penale ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.