Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;
b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».