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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 164.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
164.026.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)

  1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.
  2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.
  3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avviene mediante girata sul tergo del modello F24.
  4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 può essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24, che corrisponderà con i dieci giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.