Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:
Art. 163-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «Per l'anno 2020»;
b) dopo le parole: «dogane interne», è inserita la seguente: «anche».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.