All'articolo 162, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:
Art. 162-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)
1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.