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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 160.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
160.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2009 esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione, entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.