Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Proroga e riapertura della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
c) al comma 4, le parole: «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020 e il 2021»;
d) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.