Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici nell'Italia Centrale)
1. Al fine di potenziare l'azione di ricostruzione post sisma per il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si procede all'assunzione a tempo indeterminato presso l'amministrazione di allocazione.
2. Tale personale dovrà essere stato già reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte ed essere stato già assunto con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
3. Il commissario alla ricostruzione e le amministrazioni pubbliche, nel caso vi siano unità lavorative allocate che non abbiano svolto le procedure concorsuali, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, provvedono all'emanazione delle procedure concorsuali al fine della copertura di tali ruoli.
4. Il personale assunto di cui ai commi precedenti, al termine del processo di ricostruzione o al cessare del suo utilizzo in relazione a tale processo viene stabilizzato all'interno delle amministrazioni pubbliche dove viene impiegato o riassorbito all'interno di altre amministrazioni pubbliche tramite bandi di mobilità dedicati.
5. I costi di tale personale rimangono in carico al commissario alla ricostruzione fino al loro utilizzo nel processo di ricostruzione post sisma.