Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso».