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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
16.06.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:

   «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
   563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».