stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 157.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
157.5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alta notifica dei sopra indicati atti»;

   b) sopprimere il comma 5;

   c) dopo il comma 6 inserire il seguente:

  «6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».