Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Agli imprenditori colpiti dalla pandemia COVID-19, vittime di richieste estorsive e dell'usura, beneficiarie dell'elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dall'articolo 18 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione medesima. Tali soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza l'applicazione di sanzioni e interessi, potendo anche rateizzare il dovuto fino a centoventi rate mensili.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
a)sostituire le parole 800 milioni, con le seguenti: 799 milioni;
b)sostituire le parole 90 milioni, con le seguenti: 89 milioni.