Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il termine del 10 dicembre 2020 con le seguenti: entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3, il comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:
“14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-ter. In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”»