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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 153.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
153.02.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Valutazione delle rimanenze di magazzino)

  1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, per le conseguenze alla stessa direttamente riconducibili, le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono provvedere alla svalutazione delle giacenze di magazzino alla data del 1° gennaio 2020 allo scopo di adeguare il valore contabile della merce al valore normale attuale alla data di conversione in legge del presente decreto. La differenza rappresenta un costo fiscalmente deducibile.».