Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Proroga dei termini per adempimenti fiscali)
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, che scadono al 30 giugno, sono prorogati al 30 settembre 2020.