Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.