Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».