Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.