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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 133.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
133.010.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure per l'acquisto di autoveicoli)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
  3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.