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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 129.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
129.05.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d'Italia)

  1. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  2. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

   a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

   b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per sei anni.